Bonus sanificazione 2020 nel modello REDDITI 202

Bonus sanificazione 2020 nel modello REDDITI 2021

Il credito d’imposta maturato va indicato nel quadro RU, anche se ceduto

Il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, introdotto a fronte dell’emergenza epidemiologica, deve essere indicato nei modelli REDDITI 2021.

In particolare, va compilata la sezione I del quadro RU del modello REDDITI 2021, indicando, con il codice credito “H9“, il credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, previsto dall’art. 125 del DL 34/2020.

Il credito d’imposta spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che hanno presentato apposita domanda all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione delle spese ammissibili doveva essere presentata dal 20 luglio al 7 settembre 2020 (provv. Agenzia delle Entrate n. 259854/2020).

Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, inizialmente pari a 200 milioni di euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate ha determinato la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili, in misura pari al 15,6423% (provv. n. 302831/2020). Per effetto dell’art. 31 comma 4-ter del DL 104/2020 convertito, le risorse disponibili sono state poi incrementate di 403 milioni, per un totale di 603 milioni di euro; di conseguenza, anche la suddetta percentuale è stata incrementata al 47,1617% (provv. n. 381183/2020).

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è quindi pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata entro il 7 settembre 2020 (60% delle spese, con limite massimo del credito pasi a 60.000 euro) moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può comunque visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale.

Quanto alle modalità di utilizzo, il credito d’imposta può essere: utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (per i soggetti “solari” 2020, modelli REDDITI 2021) o in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6917”) ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97; ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020).

Occorre altresì ricordare che, per espressa previsione normativa, il credito d’imposta sanificazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa e dell’IRAP.

Tanto premesso, le istruzioni alla compilazione del quadro RU del modello REDDITI precisano che il quadro RU deve essere compilato solo dai soggetti che hanno maturato il diritto al beneficio, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. Nel rigo RU5, colonna 3, relativo al credito d’imposta spettante nel periodo, va indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento alle spese sostenute nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.

In caso di cessione del credito ai senti dell’art. 122 del DL 34/2020, occorre compilare il rigo RU9 colonna 1 e non la sezione VI-B del quado RU.

I cessionari non compilano il quadro RU

cessionari non devono invece compilare il quadro RU del proprio modello REDDITI.
Se però utilizzano il credito ceduto, nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione, in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali, devono riportare il credito d’imposta nel modello REDDITI 2021; in tal caso, dovranno indicare l’importo utilizzato a scomputo dell’imposta dovuta nel quadro RS, in particolare nella colonna 2 del nuovo rigo RS450 (denominato “Crediti d’imposta COVID-19 ricevuti”).

Il credito d’imposta sanificazione di cui all’art. 125 del DL 34/2020 non dovrebbe essere indicato nel prospetto aiuti di Stato di cui al quadro RS.

La circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2020 (§ 4) ha affermato che, con riferimento al diverso credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro, il comma 5 dell’art. 120 stabilisce espressamente che il credito è fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final e che quindi tale credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. In tal contesto, l’Agenzia ha precisato che il Quadro temporaneo non trova applicazione con riferimento al credito di cui all’art. 125 “in assenza di elementi di selettività della misura”.

Nella tabella relativa ai codici aiuti di Stato delle istruzioni non viene infatti previsto uno specifico codice per il credito d’imposta sanificazione, a differenza delle altre misure per il coronavirus.

Credito d’imposta per la formazione 4.0

È riconosciuto un credito d’imposta alle imprese che sostengono spese di formazione 4.0 (art. 1 co. 46 – 56 della L. 205/2017 e DM 4.5.2018, prorogato con modifiche dall’art. 1 co. 78- 81 della L. 145/2018 e dall’art. 1 co. 210-217 della L. 160/2019).

Ambito soggettivo

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività

Il credito d’imposta non si applica alle «imprese in difficoltà», così come definite dall’art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014.

Ambito oggettivo

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese in attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale “Industria 4.0″

Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

a) big data e analisi dei dati;

b) cloud e fog computing;

c) cyber security;

d) simulazione e sistemi cyber-fisici;

e) prototipazione rapida;

f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

g) robotica avanzata e collaborativa;

h) interfaccia uomo macchina;

i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

l) internet delle cose e delle macchine;

m) integrazione digitale dei processi aziendali.

Tali attività devono essere applicate negli nei seguenti specifici ambiti (Allegato A alla L. 205/2017).

Spese ammissibili al beneficio

Sono oggetto del beneficio le seguenti tipologie di spese sostenute fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022:

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Misura del credito

Il credito d’imposta per le spese sostenute spetta in misura differente a seconda della dimensione dell’impresa, come riportato nella seguente tabella.

tabella+credito+formazione

Fermi restando i limiti massimi annuali, l’aliquota del credito d’imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal DM 17.10.2017.

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. 

Attività formative erogate da soggetti esterni all’impresa

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

Rapporto con iper e super ammortamento

L’applicazione del credito d’imposta per formazione 4.0 è indipendente dalla circostanza che l’impresa fruisca anche delle agevolazioni previste dai commi 9 e 10 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016; vale a dire, delle agevolazioni per gli investimenti in (determinati) beni strumentali materiali e immateriali, necessari proprio alla realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. 

In punto di diritto, pertanto, possono accedere al CIF anche le imprese che non abbiano posto in essere investimenti in beni materiali “iperammortizzabili” e/o in beni immateriali “super-ammortizzabili”.

Cumulabilità

Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Condizioni per la fruizione

Il legale rappresentante dell’impresa deve rilasciare con apposita dichiarazione l’attestazione a ciascun dipendente in merito dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.

Dal 2020, le attività di formazione non devono più essere disciplinate in contratti collettivi aziendali o territoriali.
Sono oggetto dell’agevolazione anche le attività di formazione on line, a condizione che siano rispettati determinati requisiti (circ. MISE 3.12.2018 n. 412088).

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti di certificazione contabile.

Controlli

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Tale relazione, nel caso di attività di formazione organizzate internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione.

Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto formatore esterno.

Oltre alla relazione illustrativa, le imprese beneficiarie sono comunque tenute a conservare l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia. Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre, devono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo..

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

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